Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli ultraventennali (per annualità fino al 31/12/2014)
Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni) era prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2015)
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell'art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2016)
Con Legge Regionale n.11 del 29 luglio 2015 la Regione Lazio ha disposto che dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.
Condizione per usufruire dell’agevolazione è il rilascio di specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Per effetto del disposto combinato delle due norme, dal 2019 tutti i veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione hanno diritto ad una riduzione del 50% (il requisito deve essere posseduto il primo giorno di decorrenza del periodo tributario) , mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza CRS annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità ASI o FMI sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.
Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:
- costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ),
- non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
L'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di
- Euro 28,40 per gli autoveicoli
- Euro 11,36 per i motoveicoli
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Veicoli ultraventennali (per annualità fino al 31/12/2014)
Fino al 31/12/2014 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni) era prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica purché in possesso dell'attestato di storicità rilasciato dall'ASI (Auto-Moto Club Storico Italiano) e per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2015)
La Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità per il 2015) all'art.1 comma 666 ha disposto modifiche dell'art. 63 della legge 342/2000.
A seguito delle citate modifiche, a partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
Veicoli ultraventennali (per annualità dal 1° gennaio 2016)
Con Legge Regionale n.11 del 29 luglio 2015 la Regione Lazio ha disposto che dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno e fino al ventinovesimo dalla loro costruzione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.
Condizione per usufruire dell’agevolazione è il rilascio di specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo da parte dell’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Per effetto del disposto combinato delle due norme, dal 2019 tutti i veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) annotato sulla carta di circolazione hanno diritto ad una riduzione del 50% (il requisito deve essere posseduto il primo giorno di decorrenza del periodo tributario) , mentre gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, senza CRS annotato sulla carta di circolazione ma con attestazione di storicità ASI o FMI sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica regionale nella misura ridotta del 10 per cento.